Art. 1.-
Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove il progresso civile, sociale, economico e culturale; ispira la propria attività al principio della solidarietà sociale al fine di rimuovere gli squilibri economici esistenti; riconosce i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali e della famiglia, informa la propria attività al principio dell’uguaglianza sostanziale, valorizzando lo sviluppo economico e sociale della comunità; garantisce l’eguaglianza di trattamento per l’accesso ai servizi comunali a tutte le persone, senza distinzione di sesso, età, razza e religione; tutela nell’ambito delle proprie competenze il diritto alla salute di tutti i residenti o domiciliati, anche non cittadini ed attua un efficiente servizio di assistenza nei confronti delle categorie più svantaggiate; assicura l’approntamento di efficaci ed efficienti servizi pubblici. |