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STATUTO UNIONE DEI COMUNI PARTINICO E TRAPPETO

Lo Statuto dell'Unione

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - OGGETTO

1.
Il presente Statuto, approvato dai rispettivi Consigli Comunali di Partinico e di Trappeto, con la procedura e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le corrispondenti risorse dell’Unione dei Comuni tra Partinico e Trappeto, di seguito denominata Unione.
2.
L'Unione è un Ente Locale autonomo con propri poteri e funzioni, munito di autonomia regolamentare e finanziaria.
3.
L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni. che la costituiscono.
4.
La popolazione dell'Unione è costituita da tutte le persone fisiche che hanno la residenza nel territorio dei Comuni che la costituiscono.
5.
L'Unione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed ha un patrimonio.
6.
L'Unione è dotata di uno Stemma e di un proprio Gonfalone che saranno approvati con apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione. La riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
7.
L'Unione ha sede legale nel Comune di Partinico, Palazzo di Città, Piazza Umberto I°. Presso la Sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
8. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto.

STATUTO UNIONE DEI COMUNI PARTINICO E TRAPPETO

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